Femminicidio od Omicidio? Fattori psicologici della violenza di genere nel diritto penale e nella comunicazione mediatica

Il dibattito sulla “violenza sulle donne” è da sempre centrale in ambito scientifico e giuridico. Negli ultimi anni, tuttavia, l’argomento ha ricevuto una particolare attenzione e una vastissima eco mediatica, specialmente in merito agli omicidi commessi nei confronti di donne in stato di soggezione psicologica da parte del proprio partner.

Omicidio o Femminicidio? Fattori psicologici, violenza di genere, diritto penale, comunicazione

Questa forte attenzione sociale e mediatica ha trovato una traduzione normativa diretta. Come evidenziato nei testi governativi, il legislatore ha introdotto nel codice penale l’Articolo 577-bis, istituendo un nuovo reato denominato specificamente “femminicidio”, al fine di sanzionare e isolare le aggravanti legate all’omicidio volontario commesso nei confronti di una donna. Erroneamente, tuttavia, l’adozione di questo nomenclatore viene presentata dai media come una generica e autonoma “legge sul femminicidio“. Si tratta di uno slittamento semantico che crea un problema divulgativo e concettuale di non poco conto, poiché sostituisce la precisione della norma tecnica con la suggestione impressionistica dello slogan d’emergenza.

In questo articolo analizzeremo alcuni fattori di interesse psicologico e sociale che, a nostro avviso, dovrebbero essere tenuti in forte considerazione anche quando si valutano gli aspetti puramente giuridici.

Partiamo ponendo alcune domande: era davvero necessaria l’introduzione della dicitura specifica di “femminicidio“? Per quale motivo l’infanticidio o il pedicidio non sono considerati formalmente come aggravanti autonome, ma rientrano nel più comune omicidio volontario? Inoltre, nel codice esiste un solo articolo sull’infanticidio in stato di abbandono materiale e morale, il quale si riferisce esclusivamente alle madri che, in un determinato stato di disagio, uccidono volontariamente il figlio dopo la nascita o il feto durante il parto. Dal momento che in questo caso la norma non configura un’aggravante ma un’attenuante, con pene equiparabili a quelle di una rapina a mano armata, quali sono i rischi effettivi sul piano psicologico e sociale?

Queste domande toccano il nucleo di una delle critiche più severe mosse da giuristi, sociologi e psicologi clinici all’attuale posizione della legislazione penale.

Per rispondere a tali questioni dobbiamo articolare l’argomentazione su due fronti: la pulizia del sistema giuridico e l’effetto psicologico e comunicativo del nomenclatore utilizzato

“Ritorno” all’omicidio volontario?

L’eliminazione del reato autonomo di “femminicidio” e un “ritorno” a quello di omicidio volontario è la tesi di quello che potremmo definire minimalismo penale. Molti autori, tra i quali anche magistrati e giuristi, sostengono che sarebbe tecnicamente, logicamente e costituzionalmente preferibile avere l’unico reato di Omicidio Volontario (Art. 575 c.p.), gestendo la specificità dei casi attraverso il sistema delle aggravanti e delle attenuanti.

Le ragioni tecniche a supporto di questa tesi sono probabilmente:

  • La neutralità e universalità della legge in quanto il diritto penale classico nasce per proteggere il bene giuridico supremo, vale a dire la vita umana, indipendentemente dalle caratteristiche anagrafiche, biologiche o di genere della vittima o del carnefice.
  • La flessibilità del codice. L’impianto originario del codice penale possiede già tutti gli strumenti necessari per calibrare la pena. Esistono le aggravanti per il vincolo di parentela o affettività, per la crudeltà, per i motivi abietti o futili, così come esistono le attenuanti per il vizio parziale di mente (spesso cruciale nei disturbi come quello borderline o per i disturbi di area psicotica) o per la provocazione.
  • Evitare discriminazioni speculari. Creare reati “su misura” basati sull’identità di genere della vittima rischia di frammentare il diritto, creando implicitamente vittime di serie A (che beneficiano di una mobilitazione d’urgenza dello Stato v. la legge “codice rosso” L. 69/2019) e vittime di serie B (i bambini più grandi, gli anziani vulnerabili, gli uomini abusati), le cui vite vengono protette da canali investigativi ordinari e meno tempestivi.

Aspetti psicologico e psico-sociali

Il termine “femminicidio” potrebbe, paradossalmente rispetto alle intenzioni del legislatore o anche dei media, esacerbare l’effetto che vorrebbe ridurre. Lo stesso dicasi per la Legge “Codice Rosso”. Si può generare un effetto paradossale tra il tentativo di tutela e l’esacerbazione del problema su ampia scala. Questo trova forte riscontro in diversi modelli della psicologia clinica e di comunità, della psicologia sociale, della psicologia della comunicazione e della criminologia clinica.

Il fenomeno dell'”effetto paradosso”, definibile anche più semplicemente come effetto boomerang, si sviluppa attraverso dinamiche note e precise:

1) Emulazione e “normalizzazione” (trigger psicologico)

La sovraesposizione mediatica di una parola così fortemente caratterizzata crea quella che in psicologia e sociologia conosciamo come “framing” o “cornice cognitiva”. Ripetere ossessivamente il termine “femminicidio” nei media e nei social, dai telegiornali ai dibattiti, dalla radio alla carta stampa, associandolo costantemente alla fine di una relazione, in particolare con l’uomo come persecutore narcisista e carnefice, rischia di cristallizzare nella percezione di soggetti con particolari disturbi, come quello narcisistico, antisociale, borderline, paranoide o con altri disturbi di personalità, un modello d’azione precostituito.

Significa che invece di agire da deterrente, il termine descrive un pattern standardizzato, suggerendo un modello di azione disfunzionale. Il soggetto abusante proietta sé stesso in quella narrazione. Il “femminicidio” diventa, così, l’esito tragico ma “disponibile” (tecnicamente si parla di suggerimento del sintomo o dell’effetto) e, addirittura, quasi scontato della fine di una relazione tossica. Diventa, appunto, il sintomo sociale di una patologia relazionale che trova un nome e una via d’uscita distruttiva già tracciata dai media.
Questo effetto è reale e probabile, perché una legge o un articolo che specifica un’aggravante, non tutela realmente la vittima quando il carnefice è affetto da un disturbo mentale, non assolve la funzione di prevenzione, anzi, come abbiamo visto potrebbe addirittura essere il contrario.

Così il legislatore e i media si trovano catapultati dal ruolo di essere coloro che tentano la prevenzione a coloro che invece diventano “complici” inconsapevoli dell’esacerbarsi del problema su larga scala. Di questo non si può non tenere conto.

2) Polarizzazione e la reazione difensiva (reattanza psicologica)

Dal punto di vista psicologico, quando una categoria di persone (in questo caso con particolare attenzione gli uomini) viene costantemente colpevolizzata in blocco attraverso una narrazione ideologica della criminalità, si attiva un meccanismo definito di “reattanza“.

Gli individui tendono a rifiutare il messaggio educativo perché percepito come un attacco identitario e ingiusto, generalizzato e non tenente conto delle ampie differenze individuali. In pratica colpisce una macro-categoria, gli uomini, attraverso processi di generalizzazione e stigmatizzazione.

Questo muro ideologico impedisce di attuare una vera prevenzione anche dal punto di vista clinico. Se la violenza viene spiegata solo come “figlia del patriarcato“, quindi legata in modo quasi deterministico a una causa socio-culturale, si ignorano i segnali precoci dei disturbi di personalità, della co-dipendenza e delle dinamiche tossiche di coppia, lasciando soli i singoli individui, sia uomini che donne, a gestire incastri relazionali realmente pericolosi.

Infanticio e pedicidio. Un parallelismo

Ora integriamo questa discussione con la questione dell’infanticidio e del pedicidio (ovvero l’omicidio commesso nei confronti di un bambino ovvero di minore entro l’età della pubertà). Apparirà immediato al lettore che in questo caso non si tratta di una questione di genere sessuale, tuttavia offre degli spunti per la discussione in quanto il pedicidio (o più ampiamente il figlicidio) non è un reato autonomo rispetto all’omicidio volontario mentre lo è quello di femminicidio.

Su questo argomento il dibattito, come si può ben intuire, non si è mai esaurito. A differenza di quanto previsto per il “femminicidio”, nel codice penale non esiste un articolo che configuri tale condotta specificamente come un reato autonomo. Eppure, in questi scenari si manifestano condizioni del tutto simili o persino più complesse, quali lo stato di totale sudditanza della vittima, l’impossibilità da parte del minore di esercitare una qualsiasi autonomia decisionale e, frequentemente, l’incapacità di verbalizzare o riconoscere fenomeni di manipolazione e triangolazione.

Il codice penale contempla soltanto l’art. 578 “Infanticidio in stato di abbandono materiale e morale“. Questa fattispecie opera in direzione opposta rispetto al femminicidio, configurandosi come un reato autonomo ma attenuato nella pena rispetto all’omicidio comune. Essa si applica esclusivamente alla madre che provochi volontariamente la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto sia determinato da condizioni di grave abbandono. La norma prevede una pena ridotta da 4 a un massimo di 12 anni, una misura che sul piano edittale1 risulta paragonabile a quella prevista per una rapina aggravata.

Il problema sul piano percettivo è evidente. La vita del neonato, del tutto inerme e impossibilitato a opporre qualsiasi reazione, rischia di essere percepita come una tutela di “serie B” rispetto alla salvaguardia della figura materna che agisce in stato di disagio. Sotto il profilo psicologico, e verosimilmente anche da quello giuridico, tale impostazione non tutela appieno né il minore né la collettività. Una volta espiata la pena, infatti, la donna tornerebbe in piena libertà e nessun dispositivo potrebbe impedirle di affrontare nuove gravidanze o di reiterare il reato, evidenziando una carenza strutturale in termini di prevenzione sia clinica che sociale.

Di conseguenza sia la pena aggravata legata al “femminicidio”, sia la pena attenutata prevista per l’infanticidio in stato di abbandono materiale o morale rischiano di alimentare, nell’opinione pubblica, la percezione di una tutela sbilanciata a favore del genere femminile, persino laddove la donna sia l’autrice materiale del reato.

Il focus di questa analisi è proprio su tale impatto percettivo, di tipo quindi psicologico, sulla popolazione generale. Gli elementi critici emergono chiaramente nell’uso di categorie che, nate con l’intento di proteggere, contengono il rischio potenziale di esacerbare il fenomeno. Nelle persone si potrebbe quindi manifestare una sensazione di una “tutela di genere” anziché di una “tutela generale” e portare alla presunzione di una potenziale colpevolezza o di un disturbo latente applicata aprioristicamente a intere macro-categorie, come ad esempio gli uomini.

Conclusioni e Note Critiche

In sintesi anche i media, con la loro eco incessante, potrebbero contribuire alla disinformazione (o diseducazione) ma diventano inattaccabili in quanto tutto questo viene “mascherato” dal concetto di tutela e di diritto all’informazione. L’informazione è necessaria, e questo non è in discussione, tutt’altro. Tuttavia non è l’informazione in sé che critichiamo, ma come si informa, e questo fa nettamente la differenza.

L’informazione mediatica, così come la legge, si ferma di fronte a un disturbo mentale, anzi, è noto che il reiterarsi di un certo tipo di modalità di comunicare un fenomeno, quindi l’uso di alcuni tipi di linguaggio, spesso stigmatizzati o esageratamente impressionistici, potrebbero suggerire al “soggetto a rischio” proprio le condotte che si cercano di evitare.

In conclusione, abbandonare la spettacolarizzazione del linguaggio e della legislazione d’emergenza potrebbe consentire di trattare la violenza per ciò che è nella clinica psicologica. Non si tratta di una questione di bandiere né di generi in contrapposizione tra loro, ma una drammatica questione di salute mentale, di fragilità degli individui e di incapacità, troppo spesso profonda, di gestire i legami affettivi in modo consapevole e pacifico.

Si potrebbe così evidenziare la necessità del ritorno a solo reato di omicidio volontario, supportato da una magistratura in grado di applicare rigorosamente le aggravanti relazionali senza distinzioni ideologiche e rivalutare anche la legge “Codice Rosso“. Avvertiamo subito che c’è il rischio che la Legge “Codice Rosso” possa portare all’aumento delle querele ad uso manipolatorio per violenza domestica, in particolare in donne con particolari condizioni psicopatologiche di personalità (che, per la loro natura, nella maggioranza assoluta dei casi non risultano formalmente diagnosticate) quali il disturbo paranoide, il disturbo borderline, il disturbo antisociale (tratti spesso evidenziati da una mancanza quasi assoluta di rimorso) e, ancora più subdolo, il disturbo narcisistico di personalità nella sua manifestazione funzionale definita maligna (o covert), molto più diffusa nelle donne rispetto al suo complementare overt più frequente nei soggetti di sesso maschile.

Secondo la nostra ipotesi dovremmo assistere a due fenomeni contemporanei: 1) l’aumento delle denunce per scopi manipolatori (che a lungo termine potrebbero minare l’efficacia della legge stessa creando anche un contro-pregiudizio) e 2) l’aumento delle richieste di assistenza psicologica, e ovviamente legale, da parte di uomini che abbiano subito tale violenza psicologica e l’uso strumentale di una denuncia/querela con “Codice Rosso” da parte della partner.

Evitare l’uso di nomenclatori d’emergenza da parte dei media, potrebbe inoltre garantire una maggiore equità e prevenire i fenomeni di tipo psicologico e sociale descritti nell’articolo. Ovviamente siamo nel campo delle ipotesi, il dibattito è tuttora aperto. L’educazione rimane, secondo noi, l’unico, vero, strumento di prevenzione.

È inoltre fondamentale specificare che non si tratta di questioni ideologiche o di posizionamenti di parte in quanto il dibattito scientifico di tipo psicologico e giuridico non sventola bandiere, poiché il suo unico intento è la tutela della persona, al di fuori di qualsiasi schema precostituito.

Su questo punto è necessario fare assoluta chiarezza per sventare un rischio che consideriamo decisamente importante. Infatti il tentativo da parte della politica di appropriarsi di una discussione tecnica in corso, piegandola alle proprie esigenze elettorali, produce un danno gravissimo alla percezione della libertà della scienza. Utilizzare un’argomentazione scientifica per sostenere un’ideologia o, peggio, strumentalizzarla per attaccare l’avversario politico, costituisce una forma di manipolazione sociale che inquina il dibattito pubblico.

Questo meccanismo perverso genera una pericolosa “colpevolezza per associazione“. Esso contiene, infatti, il rischio concreto che la tesi scientifica a favore dell’unicità del reato di omicidio volontario o legata a una revisione della legge “Codice Rosso”, possa venire etichettata e schiacciata sulle posizioni personali di singoli personaggi divisivi o di specifici partiti. In questo modo si crea l’immediata, ma falsa, associazione “questo è di destra” o “questo è di sinistra”, riducendo un’analisi criminologica, sociologica o psicologico-clinica a mero tifo politico.

Nessuno impedisce alla politica di adottare soluzioni nate in ambiti scientifici per strutturare i propri disegni di legge; questo, tuttavia, non autorizza a stabilire che gli studiosi o i tecnici che propongono tali visioni appartengano a una determinata fazione. Quando la scienza offre risposte chiare, esse appartengono al bene comune e non alla propaganda di un partito.

La scienza deve rimanere ciò che è per sua stessa natura: libera, apolitica, aconfessionale e rigorosamente apartitica.

a cura di
Dott. Marco Baranello

come citare questa fonte bibliografica:

Baranello, M. (2026)
Femminicidio od omicidio?
Fattori psicologici della violenza di genere
nel diritto penale e nella comunicazione mediatica.
https://www.psyreview.org/?p=944. Psyreview Edizioni, 17 giugno 2026

Note

  1. Il termine edittale (dal latino edictalis) è un aggettivo che significa “relativo a un editto”. Nel linguaggio giuridico e forense, si riferisce comunemente ai limiti di pena (minimi e massimi) stabiliti da una legge per un determinato reato, noti come cornice o spazio edittale (fonte: Treccani) ↩︎
Redazione Psyreview
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